APPALTO DELL’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DELLA CHIESA PARROCCHIALE “SAN GIOVANNI BATTISTA” IN MOGLIA (MN)
CUP J21E16000360002 - CIG 6874193B82
APPALTO SOTTO SOGLIA
DATA DI PUBBLICAZIONE 23 DICEMBRE 2016
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE 7 FEBBRAIO 2017 – ORE 12.00
SI COMUNICA CHE E' STATO FISSATO UN ULTERIORE SOPRALLUOGO PER IL GIORNO 2 FEBBRAIO ALLE ORE 14.30, LE IMPRESE INTERESSATE DOVRANNO INVIARE UNA RICHIESTA VIA MAIL ALL'INDIRIZZO - gare@diocesidimantova.it.
NON SONO PREVISTI ULTERIORI SOPRALLUOGHI.
Email:
gare@diocesidimantova.it
gare@pec.diocesidimantova.it
CHIARIMENTO 1
Si segnalano due discordanze:
- tra computo metrico estimativo voce n. 41 e analisi prezzi art. A.048
- tra computo metrico estimativo voce n. 56 e analisi prezzi art. A.058
Si intende prevalente il prezzo indicato nel computo metrico estimativo, mentre l'analisi prezzi sarà corretta in sede di contratto.
QUESITO 1
Si richiede se, presentandosi come ATI, sia necessario un delegato per ogni azienda o per la sola azienda mandataria.
Risposta:
si conferma che il sopralluogo, in caso di RTI, può essere effettuato da qualsiasi ditta.
QUESITO 2
Con riferimento alla fideiussione richiesta a garanzia degli anni di "conservazione programmata delle opere eseguite a partire dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio" (criterio "M.1), si chiede se l'emissione da parte di istituto bancario sia tassativa o se sia ugualmente ammissibile una polizza rilasciata da primaria compagnia assicurativa autorizzata all'emissione di garanzie per lavori pubblici, recante tutte le condizioni previste dal codice in materia (espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod.Civ., operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante). Nel caso in cui detta garanzia non fosse ottenibile, per le condizioni del mercato, per l'intero periodo di conservazione offerto, se sarà consentita la presentazione della stessa per un minor periodo, a fronte dell'impegno dell'aggiudicatario ad ottenerne il rinnovo in tempo utile a garantire la soluzione di continuità.
Risposta:
si conferma che la fidejussione dovrà essere rilasciata da istituto bancario e non assicurativo. Si conferma, che come previsto nel disciplinare di gara, “il periodo della validità della fidejussione bancaria dovrà coincidere con l’intervallo di tempo costituito dagli anni offerti per la conservazione programmata delle opere eseguite”.
QUESITO 3
Si chiede se per l’assegnazione del punteggio relativo al criterio di valutazione “esperienza relativa a interventi di consolidamento e restauro su beni culturali ecclesiastici”, in caso di costituendo RTI i lavori presentati devono fare capo all’impresa capogruppo o possono essere stati svolti anche solo da una ditta mandante.
Risposta:
si precisa che la Commissione Giudicatrice valuterà l’esperienza complessiva acquisita dal RTI su interventi di consolidamento e restauro. Verrà pertanto presa in considerazione sia l’esperienza della capogruppo che delle mandanti. Si specifica ad ogni effetto che la dichiarazione di ammissibilità o meno dei concorrenti avverrà in sede di Seggio di Gara, e non può essere espletata in sede di chiarimenti.
QUESITO 4
Con riferimento alla formula per l'attribuzione del punteggio per gli anni di conservazione programmata (criterio M), siamo a chiedere se sia corretto, come pare evincersi dalla formula stessa, che il denominatore sia sempre "10" e non il numero massimo di anni di manutenzione offerto dai concorrenti. Se così fosse, nel caso in cui nessun concorrente offrisse anni 10, non si vedrebbe assegnato a nessuno il maggior punteggio.
Risposta:
Si precisa che, come previsto a pagina 43 del disciplinare di gara “per quanto riguarda l’elemento di valutazione M.1, nel caso in cui nessun concorrente offra i 10 anni di conservazione programmata ottenendo il massimo punteggio previsto, si procederà alla riparametrazione dei punteggi attribuendo alla migliore offerta il punteggio massimo (10) e, proporzionalmente, il punteggio a tutte le altre”.
QUESITO 5
La tabella punteggio Parametro M.1. di pag. 38 non corrisponde alla proporzionalità della formula che la precede e neppure contempla la facoltà di offrire anni di manutenzione in numero dispari, come invece è evidenziato nel prospetto delle garanzie illustrato nella pagina seguente. Chiediamo se sia mera svista oppure di fornire cortesemente indicazioni in merito alla correlazione tra le stesse.
Risposta:
Come si evince dalla Tabella Punteggio Parametro M.1. di pag. 38, il numero degli anni offerti per la conservazione programmata deve necessariamente essere pari (due anni o multipli di due). Non è pertanto ammessa la facoltà di offrire anni di manutenzione in numero dispari.
Il calcolo per l’attribuzione del punteggio relativo al parametro M.1. verrà quindi determinato secondo quanto indicato nella tabella in questione. La formula relativa all’elemento M1 (Vi (a) = Ma / M max ) ha invece esclusivamente la funzione di evidenziare come viene calcolato il coefficiente dell’elemento M.1 da inserirsi della “Formula A” utilizzata per la determinazione del punteggio complessivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa: Pi = Σ [ Wi Vi (a) ]
Per quanto riguarda la tabella di pag. 39 relativa ai costi annuali della conservazione programmata, si precisa che in essa sono stimate, anno per anno, le spese relative alle opere di manutenzione di cui deve farsi carico l’impresa aggiudicataria, onde consentire alle imprese partecipanti di formulare la propria offerta. Essa pertanto ha la specifica finalità di dare evidenza della stima delle spese annuali di conservazione e non ha alcuna rilevanza ai fini dell’attribuzione del punteggio.
QUESITO 6
Si chiede in riferimento all'assegnazione del punteggio relativo al criterio di valutazione "esperienza relativa a interventi di consolidamento e restauro su beni culturali ecclesiastici ", se si ha una RTI non ancora costituita, i cui lavori ovviamente non sono stati realizzati insieme ma in cantieri e date diversi, se bisogna consegnare max 5 documenti per ogni impresa o bastano 5 complessivi (es 3 per la cat OG2 e 2 per la cat OS2A ).
Risposta:
Si precisa che possono essere consegnati massimo 5 documenti in tutto (es. 3 per la Cat. OG2 e 2 per la categoria OS2-A), in quanto l'operatore economico è rappresentato dal RTI nel suo complesso.
QUESITO 7:
Nel Paragrafo 9 (Subappalto) del Disciplinare di Gara è previsto che "l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo dell'appalto".
Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, la categoria scorporabile OS2-A è una categoria "superspecializzata" (SIOS) d'importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori. Per tali lavorazioni l'articolo 105, c.5 del citato D.Lgs. prevede che l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle stesse. Come chiarito dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10.11.2016, n. 248, tale percentuale di subappalto non è computata ai fini del raggiungimento del 30% dell'importo totale dei lavori.
Si richiede un chiarimento in merito alla possibilità di subappaltare il 30% dei lavori appartenenti alla categoria OS2-A, in aggiunta alla percentuale subappaltabile del 30% dell'importo totale dell'appalto
Risposta:
Come previsto a pag. 5 del Disciplinare e nell’art. 4 del C.S.A.: L’eventuale subappalto dei lavori non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto. Inoltre il subappalto dei lavori ricompresi nella categoria scorporabile OS2-A, classificata tra i lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (s.i.o.s.), non può superare il 30% dell’importo della categoria stessa e non può essere suddiviso”.
In armonia con la disciplina dei contratti pubblici, si precisa che tale percentuale di subappalto non è computata ai fini del raggiungimento del 30% dell'importo totale dei lavori.
QUESITO 8
Con riferimento alla offerta tecnica lettera e) Conduzione dei lavori Criterio T.1 – lettera c, “Esame delle problematiche tecniche relative al tipo di lavori da eseguire: Opere di restauro: modalità per la redazione della relazione di progetto a firma di restauratore abilitato come previsto dall’art 29 del D.lgs. 42- 2004 e s.m.i.
Si chiede di chiarire che tipo di relazione di progetto si debba redigere relativamente alle opere di restauro.
Risposta:
Si precisa che si deve approfondire quanto contenuto nel progetto esecutivo già approvato dalla competente soprintendenza (rif. all. A.3.01 e seguenti), spiegando le modalità con cui verrà redatta la relazione del restauratore, in caso di affidamento dei lavori, al fine di dare completezza alle indicazioni autorizzate.